Ecobonus: Cosa si intende per “impianto di climatizzazione invernale”?
L’impianto di climatizzazione invernale è definito dal D.lgs. 48/2020 come impianto termico, ovvero: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
Posso scegliere la tecnologia che desidero per la sostituzione dell’impianto termico?
Sì, a patto che sia un impianto ad alta efficienza, tra cui (ma non solo):
· Caldaie a condensazione
· Pompe di calore
· Impianti geotermici
· Micro-cogenerazione
· Sistemi ibridi
Si può ottenere il superbonus anche se si ristruttura la seconda casa?
Sì. A chiarirlo è la stessa Agenzia delle Entrate nel documento ufficiale n.455 del 7 ottobre 2020: ogni persona fisica può beneficiare del Superbonus per gli interventi su un massimo di due unità immobiliare o – nel caso di interventi a scopo antisismico – “anche in numero superiore alle due unità”. Non viene quindi fatta alcuna distinzione tra prima casa (la residenza) o seconda casa.Qual è la somma massima di importo detraibile?
I limiti di spesa sono diversi a seconda del tipo di intervento trainante e della tipologia di edificio e per la precisione ammontano a:Isolamento termico
· 50mila euro per edifici monofamiliari o unità indipendenti
· 40mila euro moltiplicato per il numero di unità abitative per i condomini da 2 a 8 unità
· 30mila euro moltiplicato per il numero di unità abitative per i condomini superiori a 8 unità
Sostituzione Impianti termici
· 30mila euro per edifici monofamiliari o unità indipendenti
· 20mila euro moltiplicato per il numero di unità abitative per i condomini superiori a 8 unità
· 15mila euro moltiplicato per il numero di unità abitative per i condomini superiori a 8 unità